E' opportuno che il Sindaco di Verona sia anche il presidente regionale di Federcaccia' Si tutelano così gli interessi della maggioranza dei Veronesi?

LE PRINCIPALI REGOLE DELLA CACCIA

Distanze dalle case - La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri (L.157/92).

Distanze da strade e ferrovie - La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri (L.157/92).

Distanze da mezzi agricoli - La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione (L.157/92).

Distanze da animali domestici - La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco (L.R.50/93).

Trasporto delle armi - E' vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio (L.157/92).

Mezzi vietati di caccia - Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola (L.157/92).

Giorni vietati - Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi (L.157/92).

Orari di caccia - La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (L.157/92).

Stagione venatoria - Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio (L.157/92).

Luoghi di divieto di caccia - Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali (L.157/92).

Allenamento dei cani da caccia - E' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio. L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati (L.R.50/93).

Colture agricole e caccia con i cani - L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore (L.R.50/93). L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme (L.157/92).Bossoli delle cartucce - E' vietato abbandonare a terra i bossoli delle cartucce (L.157/92).

Omessa custodia dei cani da caccia - L'articolo 672 del codice penale "Omessa custodia e mal governo di animali" punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

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Poenta e osei" - Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente (L.157/92).

Violazione di domicilio - L'articolo 614 del codice penale "Violazione di domicilio" punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.

Uccisione e maltrattamento di cani, gatti, animali da cortile - L'articolo 638 del codice penale "Uccisione o danneggiamento di animali altrui" punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati. L'art. 544 bis del codice penale punisce "L'Uccisione di animali" con incrudelimento. L'articolo 544 ter del codice penale punisce il "Maltrattamento di animali."

Disturbo delle persone - L'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

Spari nei pressi delle abitazioni - L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

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