Sabato scorso gli animatori del Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (GIROS) hanno accompagnato un folto gruppo di appassionati naturalisti a scoprire le oltre 30 specie di orchidee spontanee che fioriscono sulla collina di Marezzane e sui prati di Mazzarino.

Appuntamento a malga Biancari, storico punto di partenza per escursioni e manifestazioni  naturalistiche a cavallo della Val Sorda e del Vajo di Fumane. Con Ennio Agrezzi, Massimino Ovatoli e gli altri esperti di GIROS prendiamo il sentiero che scende nel bosco in direzione Rio Baiaghe.

Quasi subito incontriamo le prime orchidee: Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Limodorum abortivum, Neotinea tridentata .

Dopo le consuete esclamazioni di meraviglia, foto, confronti e discussioni, riprendiamo il sentiero che scende verso il Rio Baiaghe. La quantità di piante e il numero di varietà presenti lascia tutti stupefatti: Anacamptis pyramidalis, A.morio, Himantoglossum adriaticum, Ophrys apifera, O.holosericea, O.bertolonii subsp. benacensis, O.insectifera, O.sphegodes, Orchis militaris, O.purpurea, O.simia ed altre ancora.

Gli amici di GIROS ci assicurano che durante l'anno sulla collina di Marezzane fioriscono più di 30 specie di orchidee, fra le quali: Spiranthes spiralis, Orchis pallens, O. mascula, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Cephalanthera rubra, Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea,

All'escursione ha partecipato con vivo interesse anche il sindaco di Marano, Giovanni Viviani, il quale, dato il ruolo che ricopre, potrà contribuire non poco alla salvaguardia di tanta ricchezza e varietà di specie.

Quasi tutto il territorio interessato alla fioritura delle orchidee è all'interno del Parco della Lessinia e questo è un dato molto interessante perché il Parco ha fra i suoi compiti anche quello di proteggere e preservare gli habitat e le specie presenti al suo interno, tant'è che nelle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco della Lessinia troviamo scritto:

ARTICOLO 2

b) zone di riserva naturale speciale, che hanno la finalità di tutelare specifici elementi o fenomeni di interesse naturale, in particolare di tipo botanico e geomorfologico;

c) zone di riserva naturale a indirizzo didattico, che comprendono al loro interno importanti elementi rappresentativi dei caratteri naturalistico- ambientali della Lessinia e costituiscono, grazie alla realizzazione di percorsi di visita, un'integrazione alla funzione didattica svolta nelle diverse strutture museali presenti;

d) zone agro-silvo-pastorali, caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e di un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe e da edilizia rurale sparsa.

ARTICOLO 9

Sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, salvo quelli espressamente consentiti dal Piano ambientale e dai successivi strumenti di attuazione, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

ARTICOLO 13

1. L'Ente gestore promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la conservazione del pascolo e delle attività ad esso connesse, nonché la valorizzazione delle razze bovine tradizionalmente allevate nell'area della Lessinia, con particolare riguardo ai caratteri di rusticità e di attitudine al pascolo

2. Sono consentiti, entro i limiti dell'ordinaria pratica agricola e previa comunicazione all'Ente gestore, gli interventi di decespugliamento, spietramento superficiale e miglioramento del cotico

ARTICOLO 20

1. Le nuove recinzioni delle proprietà dovranno essere realizzate utilizzando materiali tradizionali quali la pietra e il legno.

2. Per la delimitazione dei pascoli sono consentite recinzioni in filo metallico a carattere temporaneo e opportunamente individuabili.

3. Ove la recinzione interrompa sentieri, deve essere lasciato un varco libero della larghezza di metri 0,40.

ARTICOLO 36

1. Sono individuati come punti panoramici ed emergenze naturali le località di cui all'allegato B.

2. L'Ente gestore provvederà alla redazione di uno specifico progetto per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistico-ambientali di tali siti, disciplinandone le forme di fruizione.

ARTICOLO 42

Sono vietati: la raccolta, l'asportazione il danneggiamento della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco e dei funghi, compresi i tartufi, delle singolarità geologiche, paleontologiche, geomorfologiche; inoltre la raccolta di tutti gli animali vertebrati ed invertebrati.

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